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Telemedicina: quale responsabilità civile ha il farmacista per l’errore del medico?

UNA DOMANDA A…

Telemedicina: quale responsabilità civile ha il farmacista per l’errore del medico?

Se è vero che la responsabilità dell’errore medico è imputabile allo specialista interpellato, potrebbe essere anche necessario accertare che l’errata diagnosi non sia riconducibile a negligenza o imperizia nell’utilizzo del dispositivo tecnologico in farmacia. Ce ne parla Silvia Cosmo, avvocato e partner di HWP Studio legale Franco, Lombardo, Cosmo

20 luglio 2023

a cura della Redazione

Per rispondere alla domanda occorre considerare che agire in telemedicina per i sanitari significa assumersi la stessa responsabilità professionale richiesta per ogni atto sanitario condotto nell’esercizio della professione, ma con il “supplemento” delle limitazioni dovute alla distanza fisica e con l’obbligo di osservare le norme sulla privacy.
In questo contesto il farmacista resta estraneo all’attività clinica del medico, della cui responsabilità diagnostica non è tenuto a rispondere, configurandosi come un mero “tramite” dell’intervento medicale. Questo ne circoscrive l’ambito di responsabilità che, tuttavia, non va sottovalutato perché il farmacista rappresenta un tassello importante dell’erogazione delle prestazioni in telemedicina.
Senza entrare nel merito delle diverse esperienze territoriali che si stanno progressivamente sperimentando e mettendo a punto non solo in regime privatistico ma, da ultimo, come in Liguria in regime Ssn, il farmacista possiede in linea generale la responsabilità collegata alla messa a disposizione delle apparecchiature tecnologiche per l’erogazione della prestazione a distanza. Ovviamente gli è esclusa la responsabilità che resta in capo al produttore del dispositivo utilizzato in telemedicina per il caso di difetto o di guasto, ma potrebbe rispondere dei possibili danni derivanti dal non corretto utilizzo dell’apparecchio tecnologico in farmacia.

Il farmacista potrebbe cioè essere ritenuto responsabile degli eventuali danni causati al paziente-utente nel caso di violazione delle indicazioni fornite dal fabbricante nell’installazione del dispositivo, nel suo impiego, nella manutenzione e, infine, nella sua conservazione in farmacia.

Le telemedicina richiede, infatti, strumenti tecnologici che permettano al medico e al paziente di comunicare non solo nel rispetto della privacy, ma anche in modo efficace e tale da garantire la correttezza dei risultati analitici. Il farmacista deve quindi essere in possesso delle conoscenze e competenze necessarie per far funzionare correttamente le apparecchiature, garantendo anche un aggiornamento e una formazione periodica, personale e dei suoi collaboratori, in difetto della quale potrebbe esporsi a una responsabilità di natura civilistica; questo sempre che il danno provocato dal medico possa ricondursi anche alla negligenza o imperizia nell’utilizzo del dispositivo da parte del farmacista.
Cruciale, quindi, per valutare la responsabilità civile del farmacista in caso di errore medico, è stimare l’“apporto” della condotta del primo alla produzione del danno, e questo non solo in termini di rispetto delle norme “in materia di servizi”, di cui si è detto, ma anche in termini generali di diligenza e di perizia che egli deve usare nel partecipare all’erogazione della prestazione in telemedicina.

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