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Nessuna fuga dall’Enpaf

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Nessuna fuga dall’Enpaf

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“La fuga dall'Enpaf, se di fuga si può parlare – spiega il presidente dell’Ente Emilio Croce - è diretta conseguenza di una legge che ha profondamente alterato gli equilibri nel settore farmaceutico”.

16 giugno 2020

di Redazione

Con riferimento all’interrogazione n. 5-03430 del 27.01.2020 dell’On. Gribaudo, che sarà discussa in Commissione Lavoro in data 17 giugno p.v., l’Enpaf ritiene opportuno divulgare integralmente i contenuti della lettera del 5 febbraio 2020 consegnata all’On.le Chiara Gribaudo in occasione di un incontro avuto con la medesima in data 6 febbraio 2020:

«Con riferimento alla interrogazione in oggetto, da Ella presentata, si rappresenta che l’art. 21 del DLCPS n. 233/1946 dispone, per tutti i professionisti sanitari, l’obbligatorietà di iscrizione e contribuzione alla Cassa di appartenenza, connessa automaticamente all’iscrizione all’Ordine professionale. A tal proposito, si rappresenta che l’art. 21 del Regolamento di Previdenza Enpaf prevede, per chi gode di altra forma di previdenza obbligatoria, oltre alle aliquote contributive indicate (riduzione del 33,33 % e del 50% rispetto alla quota contributiva intera), anche il contributo in misura ridotta dell’85% nonché il contributo di solidarietà nella misura del 3% e dell’1% della quota contributiva intera.

In particolare, tali aliquote contributive di maggior favore vengono riconosciute anche nell’ipotesi dell’iscritto che versi in condizione di disoccupazione temporanea ed involontaria per un massimo di 5 anni – aumentati a 7 nel triennio 2016/2018 – nel corso del rapporto assicurativo con l’Ente. Si precisa che l’Enpaf è l’unica Cassa di previdenza dei professionisti che attribuisce dignità, sul piano contributivo, alla posizione di disoccupato temporaneo ed involontario. Pertanto, attualmente, l’iscritto per la prima volta all’Ente a partire dal 1° gennaio 2004 ha la facoltà di versare un contributo di solidarietà pari all’1% del contributo previdenziale intero, nel caso di disoccupazione temporanea ed involontaria, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria. Si tratta, in concreto, di un obbligo di versamento ammontante, con riferimento all’anno 2019, alla cifra di € 86,00 comprensivo del contributo di assistenza e maternità. Tale misura appare idonea a garantire la rimozione di qualsivoglia presunta barriera all’iscrizione all’Ordine professionale e, al contempo, garantisce l’assolvimento dell’obbligo di iscrizione e contribuzione all’Enpaf con un onere minimo in capo all’iscritto.

Alla luce di quanto esposto, risulta come la riduzione contributiva del 50% costituisca aliquota residuale, prevista solamente per coloro che esercitino attività diversa rispetto all’attività professionale del farmacista ovvero abbiano già esaurito il beneficio della riduzione contributiva dell’85% – ovvero del contributo di solidarietà all’1% – per disoccupazione temporanea ed involontaria, ma intendono mantenere sine die l’iscrizione all’albo, non correlata all’esercizio di attività professionale. Si evidenzia che, per i veterinari, il contributo minimo dovuto alla Cassa per il 2019, anche in mancanza di reddito professionale, è pari ad euro 2.938,00.

Per i medici, il contributo di quota A, aggiornato al 2019, è pari a:
• € 226.40 all’anno fino a 30 anni di età
• € 439,46 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni
• € 824,68 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni
• € 1.523,03 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A
• € 824,68 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta.

A queste somme, va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 44 euro all’anno.
Si osserva che la restituzione dei contributi, istituto residuale nella previdenza obbligatoria, soprattutto oggi alla luce dell’introduzione della totalizzazione dei periodi assicurativi e del cumulo, è consentita fino all’anno di contribuzione 2003 al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, qualora l’assicurato non abbia i prescritti requisiti contributivi e professionali per la maturazione del diritto a pensione.

L’Enpaf è tra le poche Casse che limitano a 20 anni il requisito dell’attività professionale, non richiedendo il requisito predetto per tutto il periodo di contribuzione. Il sistema previdenziale dell’Ente è a prestazione fissa; di conseguenza il versamento, in presenza dei requisiti regolamentari, di aliquote ridotte comporta una proporzionale riduzione del trattamento pensionistico. Infine, in merito al contratto nazionale di categoria, si osserva che l’Enpaf non è una controparte e ha più volte rappresentato, in occasione di assemblee rappresentative della categoria, la necessità di pervenire ad una positiva conclusione delle trattative.»

Il Presidente dell’Enpaf, Dr. Emilio Croce, nel commentare alcuni titoli apparsi su testate on line, osserva che non esiste alcuna fuga dall’Enpaf e dagli Ordini, tenuto conto che, dal confronto dei dati di bilancio, tra il 31.12.2018 e il 31.12.2019 emerge un saldo positivo del numero degli iscritti pari a 1.173 unità, che passa da 95.656 a 96.829.

In particolare, precisa che l’unica contrazione nella categoria dei contribuenti dell’Ente si registra tra coloro che hanno solo l’Enpaf quale previdenza obbligatoria, per i quali la riduzione è pari a 1.586 unità, e ciò per gli effetti prodotti dalla L. n. 124/2017 per la quale non vi è più l’obbligo dell’iscrizione all’Albo, e quindi all’Enpaf, per i soci di società di capitali che gestiscono farmacie private. La “fuga dall’Enpaf, se di fuga si può parlare – continua Croce – è diretta conseguenza di una legge che ha profondamente alterato gli equilibri nel settore farmaceutico.

Per tutte le altre categorie, che versano contribuzione ridotta in ragione della propria condizione di lavoratori subordinati o di non esercenti attività professionale, si registra, invece, un incremento nel numero delle posizioni.

Da ultimo, si rileva, tra il 2018 e il 2019, una contrazione del numero dei disoccupati, pari a 1.180 unità.

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