Iva sui tamponi: cosa accadrà dal primo gennaio?
UNA DOMANDA A...
Iva sui tamponi: cosa accadrà dal primo gennaio?
Esiste effettivamente un “rischio pro rata” che renderebbe indetraibile una quota dell’Iva, con un costo in più per la farmacia, come ci spiega Giampietro Brunello, dello Studio Brunello STP
20 ottobre 2022
Dal 1° gennaio 2023 al kit per i tamponi sarà applicata l’aliquota Iva del 5 per cento, mentre il servizio di test diagnostico, che comprende anche l’utilizzo del kit, sarà esente Iva ex art. 10 n.18 Dpr 633/72.
Ciò significa che, nel caso in cui i ricavi per le operazioni esenti superino lo 0,50 per cento dei ricavi complessivi, si dovrà applicare il pro rata sull’Iva che potrà essere detratta a monte. Questo significa che una quota dell’Iva pagata a monte potrà diventare indetraibile e quindi un costo per la farmacia.
Ma vediamo più chiaramente con due esempi.
- Una farmacia che ha un totale ricavi di 997.000 euro e ricavi per tamponi di 34.000 euro, avrà un pro rata del 3 per cento per cui, nello specifico, con un’Iva sugli acquisti di 78.000 euro, quella indetraibile sarà di 2.340 euro. Rapportata ai ricavi del “servizio tamponi”, quindi, l’incidenza risulterà pari al 6,9 per cento.
- Una farmacia più grande, con un totale ricavi di 4.300.000 euro di cui 443.000 euro per tamponi, il pro rata risulta pari al 10 per cento, per cui con un’Iva sugli acquisti di 305.000 euro, l’Iva indetraibile sarebbe di 30.500 euro, con un’incidenza del 6,9 per cento sui ricavi per tamponi.
È importante trovare rapidamente una soluzione. Con la normativa vigente è possibile ipotizzare la tenuta di una contabilità separata, ma in questo caso sarebbe necessario che questa attività di servizi erogati dalle farmacie avesse un codice Ateco autonomo, per cui questa strada non sarà facilmente percorribile.
In Federfarma si sta già lavorando per risolvere la questione. Credo dunque che per il 2023, considerando il perdurare del Covid-19, la soluzione più semplice potrebbe essere, provvisoriamente, la proroga dell’attuale regime di “esenzione con detraibilità dell’IVA a monte”, la cosiddetta “aliquota zero”.