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L’iscrizione all’Enpaf per i non titolari è davvero così penalizzante?

UNA DOMANDA A...

L’iscrizione all’Enpaf per i non titolari è davvero così penalizzante?

Un collaboratore ha scritto una lettera al Corriere della Sera in cui sosteneva che «Enpaf non deve essere più obbligatorio perché ci sottrae denaro senza mai restituirlo». «L’iscrizione comporta oneri contributivi ma determina anche opportunità», gli risponde il presidente dell’Ente

22 ottobre 2020

Non reputo che l’iscrizione all’Enpaf per i non titolari di farmacia sia davvero così penalizzante, in quanto, sebbene l’iscrizione comporti degli obblighi contributivi, determina anche delle opportunità.
Nel corso del tempo, il Consiglio di amministrazione ha cercato di attenuare al massimo gli obblighi contributivi per tutti coloro che godono di altra forma di previdenza obbligatoria, introducendo il contributo di solidarietà, che non genera alcun trattamento previdenziale, ma dà diritto alle prestazioni di assistenza e maternità. In sede di approvazione della riforma che ha introdotto tale contributo, i ministeri vigilanti richiesero che la modifica in questione non avesse carattere retroattivo; pertanto, solo i neoiscritti dal 1° gennaio 2004, in possesso dei prescritti requisiti regolamentari, possono optare per il versamento del contributo di solidarietà. Per gli iscritti ante 2004 che godono di altra previdenza obbligatoria, resta ferma la possibilità di richiedere, come riduzione massima, quella dell’85 per cento (pari a 705 euro, comprensivi di maternità e assistenza, per il 2020) che, in ragione del sistema previdenziale a prestazione fissa, genera un trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto. Ricordo che il contributo di solidarietà – pari al 3 per cento della quota contributiva intera – per l’anno corrente ammonta a 160 euro (comprensivi di maternità e assistenza).
L’Ente ha, inoltre, previsto un contributo di solidarietà dell’1 per cento della quota contributiva intera (pari, per il 2020, a 69,00 euro comprensivi di maternità e assistenza) nell’ipotesi in cui l’iscritto versi in condizione di disoccupazione temporanea ed involontaria.
Evidenzio che, per i veterinari, il contributo minimo dovuto alla Cassa per il 2019, anche in mancanza di reddito professionale, era pari ad euro 2.938,00.

Per i medici, il contributo di quota A, aggiornato al 2019, era pari a:

  • € 226.40 all’anno fino a 30 anni di età
  • € 439,46 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni
  • € 824,68 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni
  • € 1.523,03 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A
  • € 824,68 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta.

A queste somme, va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 44 euro all’anno.
Preciso che l’Enpaf è l’unica Cassa di previdenza dei professionisti che attribuisce dignità, sul piano contributivo, alla posizione di disoccupato temporaneo ed involontario. In passato, il Consiglio nazionale dell’Ente aveva approvato una delibera per elevare a sette anni il periodo massimo per beneficiare della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà, in caso di disoccupazione. Il predetto provvedimento, tuttavia, non fu approvato dai ministeri vigilanti sul presupposto che la disoccupazione senza vincoli temporali rappresentasse la negazione stessa dell’esercizio dell’attività professionale, anche in ragione della circostanza che un farmacista disoccupato può cancellarsi dall’Albo, e conseguentemente dall’Enpaf, salvo reiscriversi in un momento successivo. L’elevazione da 5 a 7 anni del periodo di disoccupazione massimo per poter usufruire della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà è stata accordata con la limitazione temporale del triennio 2015-2018.
Contestualmente alle prestazioni di natura assistenziale riconosciute direttamente dalla Fondazione, da gennaio 2018 l’Enpaf – assumendo integralmente a proprio carico gli oneri economici – attraverso l’Emapi, l’Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani, garantisce ai propri iscritti e titolari di pensione diretta in regola con il versamento dei contributi la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa e della Long Term Care, a prescindere dalla aliquota di contribuzione versata.
L’Ente, inoltre, ha recentemente completato l’attuazione del piano di welfare integrato previsto nel proprio Regolamento di assistenza; dal 1° gennaio 2021, infatti, verrà garantita anche la copertura Tcm – temporanea caso morte, a tutti gli iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf in regola con il versamento dei contributi (e che, al 1° gennaio 2021 non abbiano già compiuto i 75 anni di età).
Agli iscritti alla Cassa sono riservate una serie di convenzioni che garantiscono condizioni vantaggiose per l’acquisto di diversi beni o servizi.
Non posso che osservare che il superamento dell’inscindibilità dell’iscrizione all’Albo con l’iscrizione alla Cassa di previdenza, previsto per tutti i professionisti sanitari dall’art. 21 del Dlcps n. 233/1946 anche per coloro che hanno un’altra previdenza obbligatoria, presuppone un intervento legislativo che, come noto, esula dalle prerogative riconosciute a questa Fondazione.
Da ultimo, mi corre l’obbligo di ribadire che gli Organi statutari dell’Enpaf hanno cercato di attenuare il più possibile l’entità dell’obbligo contributivo nei confronti di chi gode di altra previdenza obbligatoria e dei disoccupati, pur ampliando la sfera delle tutele per tutti gli assicurati che, in ogni caso, non hanno né avrebbero nel sistema obbligatorio gestito dall’Inps.

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