Ddl AI, gli articoli più significativi per il settore
L’INNOVAZIONE
Ddl AI, gli articoli più significativi per il settore
Intelligenza artificiale a tutela dell’individuo e a supporto del lavoro dei professionisti della salute: nella bozza di legge proposta dal Governo, nata per disciplinare l’uso dell’ormai pervasiva tecnologia, diversi articoli normano aspetti importanti del mondo della salute e della sanità
18 aprile 2024
di Carlo Buonamico
Procedono i lavori del Governo per disciplinare l’utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni dell’intelligenza artificiale. È di pochi giorni fa la bozza del Ddl “Norme e principi in materia di intelligenza artificiale” a cui l’esecutivo sta lavorando per definire i “principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale”, che tra le disposizioni di settore comprende anche tre articoli (dall’8 al 10) dedicati a salute e sanità.
A garanzia di correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità e appropriatezza
Ma andiamo con ordine e vediamo qual è il contesto in cui si inserisce il Ddl. I principi generali all’interno dei quali si sta muovendo il Governo sono quelli compresi nell’articolo 3 del Ddl, tra cui la necessità di uno sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale che prevedano garanzia della correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità e appropriatezza dei dati e dei processi.
Interessante il comma 3 dell’articolo, che esplicita come i sistemi di intelligenza artificiale debbano essere sviluppati “nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo”. Come a ribadire che la tecnologia deve essere sempre human-driven, quindi non subita ma a supporto dell’intelletto e delle competenze dei professionisti.
Quest’ultimo aspetto, particolarmente pregnante quando si parla di salute, che viene ripreso al comma 5 dell’art. 8, che recita: “I sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa al professionista sanitario”.
Sempre in tema di sanità sottolineiamo la rilevanza del comma 5 dell’articolo 3, che parla di cybersicurezza. Che deve essere garantita “lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale”.
Di interesse per il nostro settore anche gli articoli 4 e 5, rispettivamente relativi a riservatezza dei dati personali e sviluppo economico. Da un lato si ribadisce che “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali nel rispetto della normativa europea”, dall’altro si esplicita che lo Stato promuoverà “l’uso dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina nei settori produttivi”.
Intelligenza artificiale per il Ssn e la ricerca scientifica
Entrando nel dettaglio di quanto previsto in modo specifico per la salute e la sanità occorre riferirsi agli articoli 8, 9 e 10. Partendo con la dichiarazione che “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario e alla prevenzione e cura delle malattie nel rispetto dei diritti e degli interessi dell’interessato, anche in materia di protezione dei dati personali”.
Il comma 2 dell’articolo 8, quasi a garanzia dell’universalità ed equità dell’accesso alla salute, specifica come l’intelligenza artificiale non debba in alcun modo creare discriminazioni nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini.
L’articolo 9 disciplina invece l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ricerca e la sperimentazione scientifica in ambito sanitario, facendo subito riferimento al trattamento dei dati utilizzati per la creazione delle banche-dati finalizzate alla ricerca. È interessante l’accento posto dal legislatore sul fatto che questi dati “sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 9 del Regolamento Ue 679/16” (quello del Gdpr). E sul fatto che il trattamento di questi dati possa e debba essere eseguito “da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale” volta a “prevenzione, diagnosi e cura”, “sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali […]”.
Viene inoltre ribadito il ruolo dei comitati etici nell’approvare i trattamenti che utilizzano l’intelligenza artificiale.
Agenas: una piattaforma dedicata a supporto di cittadini e professionisti della salute
Una menzione particolare è dedicata alla sorveglianza e alla governance della sanità digitale che sono protagoniste dell’articolo 10 del Ddl, che modifica il decreto legge 179/2012 con la proposta di aggiunta dell’articolo 12-bis. Questo nuovo articolo prevede, tra l’altro, l’istituzione di una piattaforma di Intelligenza artificiale a supporto delle “finalità di cura, e in particolare per l’assistenza territoriale” che dovrà essere realizzata da Agenas, che ne sarà anche titolare, anche per quanto concerne la responsabilità dei dati utilizzati per l’alimentazione della piattaforma stessa. La piattaforma servirà per erogare “servizi di supporto ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita; ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti e agli utenti per l’accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità”.