Pensavamo a una buona nuova
LA PAROLA A...
Pensavamo a una buona nuova
Astenetevi dal fare calcoli su chi ci guadagna e chi ci rimette con la nuova remunerazione. Vi spieghiamo perché, partendo dalla remunerazione aggiuntiva e da un saldo che non è zero. E soprattutto ricordandovi quale è la vera novità dell’articolo 44 della Legge di Bilancio
30 novembre 2023
di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta, Studio Guandalini
Pensavamo a una buona nuova, pensavamo a qualcosa che a regime portasse a una reale destrutturazione della nefasta Legge 405/91 e invece ci troviamo a dover leggere il futuro, già penalizzato dai nostri noti difetti visivi, con l’ulteriore difficoltà della stratificazione di qualche fetta di prosciutto davanti agli occhi.
Siamo di recente intervenuti pubblicamente per dichiarare la nostra fiducia verso un modello di remunerazione “correttivo” ma soprattutto per rivolgere la preghiera a tutti coloro che hanno a cuore il Sistema Farmacia, dall’astenersi dal fare i calcoli su chi ci guadagna o chi ci rimette, perché non di mera algebra si tratterebbe ma più nobilmente di portare l’orizzonte visivo oltre il dito.
Nostro malgrado, oltre all’inutilità dell’appello, dobbiamo prendere atto che la partita “Chi ci rimette?” risulta più avvincente della partita “Chi ci guadagna?” e ciò è francamente incomprensibile.
Ad alimentare l’entusiasmo degli appassionati del “Chi ci rimette?” si parte dall’assunzione che la remunerazione aggiuntiva sia un elemento consolidato della remunerazione delle farmacie e anzi, il fatto che si tratti di un elemento della remunerazione “esente IVA” già di per sé rappresenti un punto a favore del “Chi ci rimette?”. Ci limitiamo semplicemente a ricordare che la remunerazione aggiuntiva, Decreto 11 agosto 2021 (GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021) e Decreto 30 marzo 2023 (GU Serie Generale n.120 del 24-05-2023) non ha la caratteristica della sistematicità ma di riconoscimento, in via sperimentale, di un “Quid Pluris” sul rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale o per meglio dire, citando la Risposta n. 227/2022 della Direzione Centrale Piccole e medie imprese dell’Agenzia delle Entrate, tali disposizioni inducono a ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19.
Non una partita a saldo zero
Nemmeno è sostenibile che si tratti di una partita a saldo zero, posto che la Corte dei Conti, al proprio quadro di sintesi per il fabbisogno finanziario per glia anni 2024-26 aggiunge a copertura della spesa indotta dall’art. 44 della bozza di Legge di Bilancio rispettivamente 53, 77 e ancora 77 milioni (che nel calcolo chi ci guadagna o chi ci rimette, si badi bene, si sommano ai 150 milioni stanziati per la remunerazione aggiuntiva), tant’è che all’art. 43 è prevista la rideterminazione dei tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti. Il che non è banale, perché consolidare la remunerazione aggiuntiva nella nuova remunerazione con l’aggiunta di 77 milioni a regime alza l’asticella nel confronto con l’attuale regime e, se è vero che nell’ipotesi di accordo siglata in Aifa il 16/10/2012 il saldo era davvero a invarianza di spesa pubblica e le Regioni con un valore unitario di fustella superiore alla media rischiavano di essere penalizzate, nell’attuale ipotesi di previsione di spesa, si tratta di capire quante Regioni verranno portate al di sopra dell’asticella grazie al booster dei 227 milioni aggiuntivi; ma anche in questo caso attenzione a chi e a come verranno effettuati i conteggi.
L’importanza del comma 6
Rimane però il fatto che la vera portata della norma, ricordiamo che l’art. 44 non si identifica quale “Modifica del sistema di remunerazione delle farmacie“ ma bensì quale “Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali”, è il meccanismo introdotto dal comma 6 del citato art. 44, ovvero la costituzione di un Tavolo Tecnico per la verifica di sostenibilità economica, per il monitoraggio dell’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci Ssn da parte delle farmacie. Concetto se vogliamo molto aperto che non riguarda solo la verifica delle variazioni delle condizioni di mercato, e in particolare del livello di rispondenza delle variabili matematiche e di adattabilità alle dinamiche di prezzo e di unità standard, ma anche come meglio precisato al comma 8 per garantire l’uniformità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 che, a nostro avviso, metterebbe la palla nella metà campo delle Regioni e non certamente in quella delle farmacie, che una volta tanto potrebbero giocare di rimessa.