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Locale separato: quali servizi vi si possono offrire?

UNA DOMANDA A...

Locale separato: quali servizi vi si possono offrire?

Quintino-lombardo

L’autorizzazione a svolgere tamponi e vaccini in locali disgiunti dalla farmacia si può considerare estendibile ad altre attività, come test per la glicemia o esami del sangue, come ci spiega Quintino Lombardo, Studio legale HWP Franco, Lombardo, Cosmo

1 dicembre 2022

Sono una farmacista rurale e ho avuto l’autorizzazione a dislocare il magazzino della farmacia in un locale adiacente. Posso adibirne ora una parte ad attività di servizio (glicemia, holter, colesterolo) che non sia rappresentata solo da tamponi e vaccini?

L’art. 4 del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni, le Provincie autonome e le associazioni dei titolari di farmacia, sottoscritto il 28 luglio scorso, prevede espressamente che per la somministrazione dei test diagnostici tramite il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo e dei vaccini antinfluenzali e anti Covid-19, la farmacia possa essere autorizzata all’utilizzo di “aree, locali o strutture separati dai locali ove è ubicata la farmacia”. Si tratta evidentemente di una norma finalizzata a rendere il più facile possibile l’organizzazione della farmacia che intenda svolgere le suddette attività di servizio sanitario, ormai per l’appunto saldamente radicate nell’ambito di competenza della cosiddetta “farmacia dei servizi” (art. 1, comma 2, lettera e quater del D. LGS. n. 153/2009).

Se la scelta della farmacia cade sui “locali separati”, essi dovranno avere “i requisiti di idoneità igienico sanitaria già previsti per l’esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità”, dovranno consentire il rispetto della riservatezza degli utenti e ricadere nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.

La norma si riferisce solo all’attività di tamponi e vaccinazioni, ma non vedo ragioni perché il principio dell’utilizzo di un “locale separato” – ma funzionalmente collegato – non possa essere esteso a tutti i servizi sanitari, ovviamente sempre a condizione che non vi si effettui la vendita di prodotti e la dispensazione dei medicinali e che il locale si trovi all’interno dell’ambito territoriale di pertinenza e – ancora meglio – nel rispetto della distanza minima di 200 metri dall’esercizio farmaceutico più vicino.

Conformemente a tale conclusione, qualche settimana prima della sottoscrizione del protocollo d’intesa si era espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2913 del 19 aprile 2022, ritenendo legittimo “l’ampliamento delle attività di una farmacia già esistente, ancorché da espletarsi in locali disgiunti e all’interno dei quali, tuttavia, proprio per non duplicare il numero di esercizi farmaceutici attivi in zona, è possibile offrire unicamente servizi diversi dalla vendita di farmaci…”.

Si tratta, certo, di un assetto organizzativo del tutto nuovo e può dubitarsi che sia sempre ottimale; ma in talune situazioni, e a maggior ragione quando non è possibile estendere fisicamente l’esercizio farmaceutico o trasferirlo all’interno dell’ambito territoriale assegnato, potrebbe costituire una soluzione utile da tener presente per l’erogazione dei servizi sanitari da parte della farmacia impossibilitata a farlo per ragioni di spazio.

La novità di tale assetto implica però che non sono da escludere discussioni con l’amministrazione sanitaria di riferimento, alla quale occorrerà illustrare, con ogni necessario dettaglio, il progetto di ampliamento nel locale separato al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

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