Milleproroghe e Sostegni, le novità per le farmacie
IL FISCO
Milleproroghe e Sostegni, le novità per le farmacie
Anticipiamo su iFarma Digital uno stralcio dell’articolo che verrà pubblicato sul prossimo numero della nostra rivista, in cui si riassumono gli aspetti più interessanti dei provvedimenti fiscali più recenti
14 aprile 2021
di Arturo Saggese,
Punto Farma (BS)
Di seguito vediamo le novità più importanti dei due provvedimenti più recenti, ovvero il Decreto Milleproroghe (21/2021) e il Decreto Sostegni (41/2021).
- Proroga dell’approvazione del bilancio per le società di capitali. La norma ordinaria prevede l’approvazione del bilancio per le società di capitali (tante titolarità di farmacia sono ormai in capo a delle srl) entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno solare (esercizio). La novità prevede che, in deroga alla norma ordinaria, l’assemblea delle società approvi il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni (30.06.2021) o addirittura entro il termine del 31.07.2021, qualora le assemblee dei soci si riuniscano in remoto con strumenti utili a garantire il “distanziamento sociale”.
- Proroga dei termini fiscali. Tutti gli atti di accertamento, di irrogazione sanzioni o di rettifica i cui termini scadono tra l’08.03.2020 e il 31.12.2020 potranno essere emessi fino a tutto il 31.12.2021, con notifica prevista nel periodo intercorrente tra 01.03.2021 e 28.02.2022. Per le comunicazioni ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, la notifica sarà prevista tra 01.03.2021 e 28.02.2022. Da evidenziare che per il periodo compreso tra il 01.03.2021 e la data di notifica non saranno previsti ulteriori interessi di mora.
- Sospensione cartelle e rate rottamazione-ter. Si differisce fino al 30.04.2021 la sospensione dei termini di versamento di cartelle di pagamento e avvisi esecutivi. A diretta modifica del “Decreto Cura Italia”, si proroga fino al 30.04.2021 l’attività di riscossione. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro 30 giorni a far data dal 30 aprile. Per le rate della rottamazione-ter invece si dovrà provvedere entro il 31 luglio 2021 per le scadenze originarie del 28.02.2020, 31.03.2020, 31.05.2020, 31.07.2020, 30.11.2020 ed entro il 30 novembre 2021 per le scadenze del 28.02.2021, 31.03.2021, 31.05.2021 e 31.07.2021.
- Saldo e stralcio. Tutti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010 per un importo singolo di 5.000 euro sono annullati automaticamente per tutti i soggetti che abbiano conseguito un reddito fino a 30.000 euro nel 2019.
- Contributi a fondo perduto per soggetti iva con fatturato non superiore a 10 milioni di euro. Saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a favore di tutti gli esercenti arti e professioni e attività di impresa o ancora esercenti attività agricola, con partita iva e fatturato non superiore a 10 milioni di euro conseguito nel 2020. La condizione è che il fatturato medio mensile del 2020 sia stato inferiore di almeno il 30 per cento dello stesso ammontare rilevato nell’anno 2019. L’ammontare del contributo sarà pari a una percentuale della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 e di quello del 2019, nelle seguenti misure:
· 60 per cento se il fatturato non eccede i 100.000 euro;
· 50 per cento se il fatturato eccede i 100.000 euro, ma non i 400.000 euro;
· 40 per cento se il fatturato eccede i 400.000 euro, ma non 1.000.000 euro;
· 30 per cento se il fatturato eccede 1.000.000 euro, ma non 5.000.000 euro;
· 20 per cento se il fatturato eccede i 5.000.000 euro, ma non 10.000.000 euro.
- Resta comunque assicurato un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale contributo resta escluso dalla base imponibile utile a determinare le imposte sui redditi. Il contributo sarà erogato in denaro o come credito di imposta da utilizzare in compensazione. Se, a seguito di controlli, tale contributo non risulti dovuto in tutto o in parte, l’importo indebito sarà recuperato con conseguente applicazione di interessi e sanzioni nella misura di un importo compreso tra il 100 per cento e il 200 per cento di quanto recuperato. Inoltre, in caso di dichiarazioni mendaci afferenti la certificazione di regolarità antimafia, è prevista una condanna penale, con la reclusione da 2 a 6 anni.